Con una comunicazione ufficiale dell’Inps, nel dettaglio la Circolare n.104, si diffonde la conferma di un nuovo bonus disposto dal Governo Italiano, destinato ai possessori di partita IVA, lavoratori autonomi e co-co-co. Si tratta di bonus stimati a 500 euro, per il limite massimo di tre mesi, che andranno ad aggiungersi agli indennizzi già disposti con il decreto Cura Italia (articolo 44-bis del decreto legislativo n.18/2020) e il Decreto rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio.
Chi può richiedere il Bonus

Il bonus spetterà soltanto ad alcune categorie di lavoratori autonomi collaboratori coordinati e continuativi, possessori di partita IVA e professionisti con cassa, compresi anche i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, in ragione della sospensione delle loro attività professionali in alcune delle zone del territorio italiano che sono state dichiarate, in piena emergenza epidemiologica, zone rosse. Indispensabile requisito l’iscrizione dei professionisti prima elencati alla Gestione separata INPS.
Come richiedere il Bonus
I professionisti in possesso dei requisiti appena citati, dovranno inviare la domanda per accedere al nuovo bonus extra direttamente all’INPS esclusivamente per via telematica attraverso il portale dell’Istituto e per il Patronato, utilizzando, come specificato nella circolare, il Pin rilasciato dall’INPS, SPID di livello 2 o superiore, Carta di Identità elettronica 3.0 (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CSN).
Il bonus potrà anche essere richiesto attraverso il servizio di Contact Center integrato, in alternativa alla procedura telematica, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa del proprio gestore).
Indennità compatibili e cumulabili col nuovo bonus
Il bonus sarà compatibile e cumulabile da coloro che recepiscono l’Assegno ordinario di invalidità e il reddito di cittadinanza. Inoltre, il nuovo bonus extra può essere cumulabile anche per i lavoratori ai quali spettano le indennità di disoccupazione NASpI, DIS – COLL e quella agricola.
Oltre a queste indennità, il bonus si può aggiungere alle erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali; ai premi o ai sussidi ottenuti per fini di studio o di addestramento professionale; ed infine ai premi ed ai compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.