I messaggi WhatsApp sono documenti probatori: la sentenza della Cassazione

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito, con la sentenza 1822/2020, un importante principio di diritto riguardante la natura dei messaggi di WhatsApp. C’è infatti un continuo dibattito sulle modalità di acquisizione dei messaggi scambiati sull’app di proprietà di Facebook, ai fini investigativi e giudiziari. E, ovviamente, se siano prove rilevanti oppure no.

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Un imputato, infatti, aveva richiesto che fossero considerate nulle le prove ricavate dalla polizia giudiziaria, che aveva fotografato la conversazione della persona in oggetto con un potenziale acquirente. Ma la Corte di Cassazione ha ribadito che tale acquisizione risulta regolare, perché non è assimilabile a forme di corrispondenza, né può essere considerata una forma di intercettazione telefonica.

I messaggi delle conversazioni di chat, così come gli sms, se conservati all’interno di un telefono, sono da considerare “documenti”, ai sensi dell’articolo 234 del c.p.p. Hanno quindi la possibilità di essere rilevati e acquisiti dagli inquirenti così come carte e altra documentazione.


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La corrispondenza viene esclusa perché la sua nozione implica un’attività di spedizione in corso, o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito. L’intercettazione è invece strettamente legata alla captazione di un flusso di comunicazioni in corso, mentre la presenza dei messaggi WhatsApp sul telefono, acquisiti solo in un secondo momento, costituisce una mera documentazione di quei flussi, già avvenuti e non in corso.

Per questo motivo bisogna ritenere quindi valida l’acquisizione da parte delle forze dell’ordine, o degli inquirenti, di messaggi whatsapp conservati sulla memoria del telefono. La loro disponibilità è comparata a quella di documenti di altro tipo. Per questo motivo, se fotografati o acquisiti con altre tecniche che non ne alterino la natura, anche i messaggi WhatsApp devono essere considerati validi e probanti ai fini della determinazione dei termini di giudizio.