Come riconoscere lo stalking

Lo stalking è l’insieme di comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi, come minacce, pedinamenti, molestie, telefonate o attenzioni indesiderate, tenuti da una persona nei confronti della propria vittima.È un reato disciplinato dall’ordinamento penale italiano con il d.l. 11/2009, che ha introdotto nel codice penale l’art. 612-bis.La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.Include, inoltre, l’invio di lettere, biglietti, posta elettronica ed SMS e oggetti non richiesti; più difficile è l’attribuzione del reato di stalking a messaggi indesiderati di tipo affettuoso – specie da parte di ex partner o amici – che può variare a seconda dei casi personali. Oppure producendo scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, degenerando talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento o, addirittura, l’uccisione  della vittima. Tutto ciò, o parte di esso se compiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche solo paura e malessere psicologico o fisico nella vittima, sono atti persecutori, e chi li attua è un persecutore: un soggetto che commette un atto criminale, in alcuni Paesi punito come tale dalla legge. Si differenzia dalla molestia  per l’intensità, la frequenza e la durata della variegata congerie comportamentale.Per quanto concerne le conseguenze causate alla vittima dalle condotte persecutorie, e in particolar modo al perdurante e grave stato di ansia o di paura che la persona offesa ha sofferto, la giurisprudenza si è epsressa più volte nel ritenere che non è necessario l’accertamento di uno stato patologico.